18 May 2024

Si avvicina la scadenza dell’invio delle domande di definizione agevolata

 

L’Agenzia delle entrate-riscossione ricorda l’approssimarsi del termine, fissato al 30 aprile 2023, per la presentazione delle domande di Definizione agevolata delle cartelle e la Modalità di invio delle domande  (Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato 7 aprile 2023).

Il termine per la presentazione delle domande di definizione agevolata è fissato dalla Legge al 30 aprile 2023. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha, pertanto, esortato i contribuenti ad attivarsi in anticipo rispetto a tale scadenza.

La rottamazione quater riguarda i debiti affidati in riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e i contribuenti che decidono di aderirvi devono versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio, optando per il pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

A coloro che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata, l’Agenzia deve inviare, entro il 30 giugno 2023, la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i moduli di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

 

Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda, l’Agenzia ha ricordato che la procedura è interamente telematica, attraverso sito istituzionale e l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password), sia in area riservata (per chi dispone
di SPID, CIE o CNS e, per gli intermediari fiscali, Entratel). In particolare all’interno della propria area riservata il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione facilmente cliccando direttamente dall’elenco dei debiti definibili, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. Inoltre sul sito dell’ Agenzia Riscossione è disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata.

 

La definizione agevolata è stata introdotta dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022,  anche se ricompresi in precedenti rottamazioni e a prescindere se in regola con i pagamenti.

I contribuenti che decidono di aderirvi possono versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica e non devono corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Riguardo ai debiti da multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le cosiddette  “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Non rientrano invece nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. I carichi delle casse/enti previdenziali di diritto privato, sempre ai sensi della Legge n.197/2022, possono invece rientrare nell’ agevolazione solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, all’Agenzia mediante posta elettronica certificata.

 

Infine in merito ai versamenti dell’importo dovuto, in caso di rateizzazione, l’Agenzia ricorda che le prime due rate devono essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023; le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.